OAPPC Udine

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI

Esercizio della professione in assenza di Partita IVA

In riferimento a ricorrenti richieste di informazione pervenute all’Ordine da parte di alcuni iscritti riguardanti la possibilità di esercizio della professione in assenza di P.IVA rilasciando, a fronte del pagamento, ricevuta per lavoro occasionale, a seguito di chiarimenti ricevuti dal Consiglio Nazionale Architetti e dal consulente fiscale dell’Ordine, viene ribadito che tale prassi non è assolutamente percorribile come più volte sancito dal legislatore.

A tal proposito si ricorda che la possibilità di svolgere l’attività professionale senza P.IVA per gli iscritti ad un Albo è una forzatura priva di base legale, così come è “priva di fondamento la ricostruzione della non abitualità come secondarietà della prestazione professionale”.
La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25.02.2015 prot. 4594 descrive chiaramente il tema, sottolineando tra i vari passaggi che “i soggetti che intraprendono l’esercizio di una professione nel territorio dello Stato devono farne dichiarazione all’Agenzia delle Entrate che attribuirà al contribuente un numero di P.IVA”.

Appare evidente, pertanto, che qualsiasi attività professionale, tanto più se soggetta a “timbro e firma” dell’estensore non può in alcun modo configurarsi come prestazione occasionale, poiché la sua natura la inquadra inequivocabilmente come prestazione professionale.Tra i vari passaggi della circolare allegata si evidenziano in particolare:

  •  Il riferimento alla soglia di € 5.000,00 previsto per le “collaborazioni occasionali” non trova applicazione per i professionisti iscritti ad un Albo, conseguentemente non è l’ammontare della o delle prestazioni ad individuare l’abitualità o meno delle stesse (con il conseguente obbligo di aprire una posizione IVA), ma le modalità di svolgimento.
  • Sebbene l’attività sia svolta raramente, l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio è inquadrabile tra le attività attraverso le quali il Professionista manifesta la propria volontà a ricoprire incarichi in modo ricorrente, e non in maniera occasionale.
  • L’iscrizione ad un Albo professionale non è condizione sufficiente a ricomprendere la prestazione tra i redditi di lavoro autonomo e per assoggettare gli stessi all’IVA, ma può essere ritenuta un idoneo presupposto all’abitualità delle prestazioni.

Si evidenzia infine la conseguente insorgenza di irregolarità contributiva da parte dell’iscritto nei confronti di Inacassa per mancato assoggettamento/richiesta al cliente del contributo integrativo che evidentemente sarebbe esposto in parcella, e mancati versamenti, qualora dovuti, del contributo soggettivo.

Si rimane come di consueto a disposizione degli iscritti per eventuali ulteriori chiarimenti sull’argomento, previa richiesta di appuntamento con il consulente fiscale dell’Ordine.