OAPPC Udine

ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE: INDICAZIONI OPERATIVE

Riceviamo dalla Regione FVG la comunicazione seguente:

Indicazioni operative per i datori di lavoro in merito all’Ordinanza n. 1/2025/SAL Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità per motivi di igiene e sanità pubblica: Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla Ordinanza del Presidente della Regione di data 02.07.2025, sentite le SOC PSAL delle Aziende Sanitarie della regione, si chiarisce quanto segue:
le lavorazioni dei cantieri edili e stradali e quelle del settore agricolo, florovivaistico e delle cave devono essere interrotte dal datore di lavoro, o dal CSE per i cantieri edili in cui tale figura è nominata, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO».

La presenza del rischio “Alto” va verificato dal datore di lavoro, supportato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consultando il sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro in cui può essere visualizzata la previsione, a 3 giorni, del rischio caldo, per il comune in cui si effettua la lavorazione.

– In relazione alla deroga al divieto di lavoro prevista per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, si osserva che le attività non differibili o altrimenti programmabili possono essere effettuate applicando idonee misure organizzative ed operative che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati;

– Per tutte le altre lavorazioni all’aperto non citate nell’Ordinanza n. 1/2025/SAL e per quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare» in cui sono descritte le misure per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare a partire dall’organizzazione del lavoro, ad esempio: limitando o evitando il lavoro nelle ore più calde della giornata, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, o limitando i tempi di esposizione mediante rotazione del personale, etc.

Si ricorda, a prescindere dall’emanazione della Ordinanza di cui trattasi, che, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, la valutazione del rischio da stress termico e da radiazione solare, così come l’identificazione delle relative misure preventive e protettive per minimizzare i rischi, dovrebbe essere già patrimonio di tutto il sistema della prevenzione aziendale.

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