Riceviamo dalla Regione FVG la comunicazione seguente:
In relazione ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla Ordinanza del Presidente della Regione di data 02.07.2025, sentite le SOC PSAL delle Aziende Sanitarie della regione, si chiarisce quanto segue:
– le lavorazioni dei cantieri edili e stradali e quelle del settore agricolo, florovivaistico e delle cave devono essere interrotte dal datore di lavoro, o dal CSE per i cantieri edili in cui tale figura è nominata, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO».
La presenza del rischio “Alto” va verificato dal datore di lavoro, supportato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consultando il sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro in cui può essere visualizzata la previsione, a 3 giorni, del rischio caldo, per il comune in cui si effettua la lavorazione.
– In relazione alla deroga al divieto di lavoro prevista per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, si osserva che le attività non differibili o altrimenti programmabili possono essere effettuate applicando idonee misure organizzative ed operative che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati;
– Per tutte le altre lavorazioni all’aperto non citate nell’Ordinanza n. 1/2025/SAL e per quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare» in cui sono descritte le misure per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare a partire dall’organizzazione del lavoro, ad esempio: limitando o evitando il lavoro nelle ore più calde della giornata, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, o limitando i tempi di esposizione mediante rotazione del personale, etc.
Si ricorda, a prescindere dall’emanazione della Ordinanza di cui trattasi, che, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, la valutazione del rischio da stress termico e da radiazione solare, così come l’identificazione delle relative misure preventive e protettive per minimizzare i rischi, dovrebbe essere già patrimonio di tutto il sistema della prevenzione aziendale.
Clicca qui per scaricare la comunicazione