OAPPC Udine

COMUNICAZIONE ANNUALE DEL REDDITO PROFESSIONALE IRPEF E DEL VOLUME D’AFFARI IVA AD INARCASSA DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO TITOLARI DI PARTITA IVA

Con circolare n. 119 del 2025 il CNAPPC comunica quanto segue.

Nell’ambito della collaborazione istituzionale siamo a ricordare che l’art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA prevede che tutti gli iscritti agli albi professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri, titolari di partita IVA, inviino alla medesima con cadenza annuale, entro il 31 ottobre, la dichiarazionedel reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari complessivo ai fini dell’IVA relativi all’anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA”.

Tuttavia, non si incorre in sanzione “nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta”.

Tutti gli iscritti all’Albo titolari di partita IVA sono soggetti a tale obbligo, a prescindere dallo svolgimento o meno dell’attività professionale e, quindi, anche nei casi in cui:
a) il reddito ed il volume d’affari siano nulli;
b) la partita IVA venga utilizzata per attività diverse dall’ambito professionale (es. partita IVA agricola o partita IVA edile).

L’art. 2 del Regolamento Generale di previdenza estende tale adempimento anche alle società di professionisti e le società di ingegneria che devono comunicare “il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA”.

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata “tramite INARCASSA online, direttamente o mediante intermediari abilitati.”
Si ricorda che il mancato rispetto del citato obbligo costituisce violazione deontologica ai sensi dell’art. 41, co 5 del Codice Deontologico, secondo cui: “L’omissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e l’infedeltà della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume d’affari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare”.

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