Solamente a livello informativo si comunica agli iscritti che l’Assemblea della Rete delle Professioni Tecniche ha definito un’iniziativa che, congiuntamente con la Harley & Dikkinson, tende ad offrire risposte concrete all’emergenza dei crediti incagliati nei cassetti fiscali da parte di professionisti tecnici ed imprese per prestazioni svolte entro il 31/12/22, con utilizzo dei bonus edilizi; la reale efficacia del portale dedicato non è però, in questo momento, né assicurata né certificabile dal nostro Ordine che rimanda ai singoli colleghi interessati eventuali valutazioni, previo registrazione sulla piattaforma dedicata.
Harley & Dikkinson infatti ha sviluppato una “web Platform” per la raccolta delle pratiche/crediti esistenti dei professionisti tecnici, provvista di servizi di back office erogati da H&D per la verifica delle pratiche di finanziamento e la successiva aggregazione, cessione e liquidazione dei crediti fiscali.
Grazie alla piattaforma digitalizzata, sarà attivato un processo di raccolta delle singole richieste e loro accorpamento, che consentirà alle banche, intermediari finanziari, di mantenere il credito nel proprio cassetto fiscale per utilizzarlo in compensazione.
I singoli istituti di credito potranno vedere aggregati in un’unica cessione i crediti precedenti l’1/5/2022 – non tracciabili – e quelli successivi sino al 31/12/2022 – tracciabili – accedere a un elenco dedicato di “Cassetto Fiscale” per l’accettazione puntuale ed agevolata dei crediti e liquidare con bonifico unico ad un Fondo Aggregatore (Fondo H&D) che effettuerà l’AML (Anti money laundering – verifica anti-riciclaggio) degli iscritti agli Ordini, Collegi e Federazioni – aderenti alla Rete – presentatori della richiesta.
Per proporre l’istanza, occorrerà collegarsi alla piattaforma di cui al link seguente, che contiene anche le istruzioni per l’uso:
https://crm.harleydikkinsonconsulting.com/form/?partner=Kkj87u
Vi alleghiamo inoltre una sintetica presentazione dell’iniziativa con le indicazioni delle condizioni di utilizzo.
Si comunica che con l’allegato Decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, in GURI n. 187 dell’11 agosto 2023, è stato pubblicato il regolamento inerente le categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio, dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, dell’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché’ relativo alla formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.
Va segnalato, oltre ad un elenco dettagliato delle categorie professionali (e relative competenze) nell’allegato A, il ruolo preponderante dato agli Ordini professionali, a fronte dell’individuazione, tra i requisiti, dell’obbligo di iscrizione all’Albo, di essere in regola con gli obblighi di formazione continua e l’assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni.
In relazione alle difficoltà riscontrate da alcuni nostri iscritti per il rinnovo delle firme digitali, attivate a suo tempo con Aruba, informiamo che, contrariamente a quanto spesso comunicato dai loro operatori, qualora l’iscritto ravvisi dei problemi in fase di rinnovo, non deve contattare la segreteria dell’Ordine, che non ha la possibilità di prestare assistenza tecnica.
Il servizio di firma digitale viene erogato da Aruba; la convenzione con il CNAPPC permette all’iscritto di avere una scontistica in fase di acquisizione/rinnovo della firma.
Per qualunque problema/informazione, è necessario rivolgersi direttamente al call center di Aruba spa chiamando lo 0575/0500 e digitando successivamente l’interno desiderato.
Si ricorda che la segreteria dell’Ordine chiuderà per ferie dal 10 agosto al 1 settembre, pertanto in tale periodo non potranno essere validate richieste di rinnovi e acquisti di firma digitale.
Il CNAPPC, in seguito alluvione dell’Emilia Romagna, ha deciso di concedere una seconda proroga di ravvedimento operoso per completare il triennio 2020-2022, estesa a tutti gli Ordini provinciali italiani. La nuova scadenza è quindi fissata al 31 dicembre 2023.
Clicca qui per scaricare la Circolare del CNAPPC n.60Si ricorda che Inarcassa garantisce con una polizza gratuita e attivata automaticamente al momento dell’iscrizione, l’assistenza sanitaria per gli iscritti e i pensionati iscritti in regola con gli adempimenti contributivi.
Clicca qui per ottenere maggiori informazioni.Si comunica che nella GURI n. 104 del 5 maggio 2023 è stata pubblicata la L. 21 aprile 2023 n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” entrata in vigore il 20 maggio 2023.
Si riportano di seguito in sintesi gli aspetti di particolare interesse:
Ai sensi dell’articolo 1 per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametriper la determinazione dei compensi previsti per gli avvocati (DM 10 marzo 2014, n. 55) e per gli altri professionisti iscritti a Ordini o Collegi in base ai DM previsti dall’art. 9 della L. 27/2012 (DM 140/2012 e DM 17/6/2016).
L‘articolo 2 definisce l’ambito di intervento della legge, che si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto, per gli architetti, le “prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
La disciplina per l’equo compenso è quindi applicabile solo per le prestazioni rese nei confronti della PA e per le partecipate; non viene prevista l’estensione a altri soggetti privati.
L‘articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per tutte le casistiche ivi indicate; in questo modo le clausole sono nulle di diritto.
Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell’opera effettivamente prestata.
Per gli Ordini è introdotta la possibilità per il tribunale di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità dell’Ordine del compenso reso, che costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata, potendosi avvalere anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.
L‘articolo 5 prevede in particolare:
a) i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei Consigli Nazionali delle professioni (comma 3), e si ritiene opportuno iniziare un percorso di aggiornamento in tempi rapidi, essendo rimasti fermi i vigenti criteri ad 11 anni fa, senza alcun tipo di attualizzazione anche in merito a parametri Istat.
b) demanda agli Ordini di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).
L‘articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall’Ordine, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento, acquisti l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista. Torna quindi la piena legittimità del visto di congruità in capo agli Ordini.
L’articolo 12 abroga in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), che dispone l’abrogazione delle norme che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.
Clicca qui per scaricare la GURI n. 104/2023 con il testo della L. 21 aprile 2023 n. 49.