L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è un obbligo sancito dall’art. 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137, che riguarda chi esercita una professione, con il fine di “garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale”.
A disciplinare quanto riguarda l’attuazione del sopraccitato articolo del D.M. 137/2012, sono il Regolamento (Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, in attuazione dall’art. 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137) e le Linee guida (Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo).
A partire dal 1° gennaio 2014, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 60 CFP (ovverosia si raccomanda l’acquisizione di 20 CFP/anno, di cui 4 CFP sui temi della Deontologia).
L’Ordine degli Architetti PPC di Udine è costantemente impegnato a creare opportunità affinché la Formazione non costituisca ulteriore aggravio per la professione dell’architetto ma, al contrario, possa rappresentare un’occasione per il professionista per ampliare le proprie conoscenze e sviluppare nuove competenze.
L’Ordine si impegna per fornire gli strumenti ma, la formazione deve rimanere un percorso di scelta e libertà individuale. In questo senso abbiamo deciso di impegnarci direttamente sul tema della formazione con una serie di azioni:
Ci auguriamo che ogni singolo iscritto colga l’importanza della formazione anche alla luce della trasformazione che la nostra professione sta vivendo e auspichiamo che ciascuno assuma un atteggiamento di responsabilità individuale nei confronti di essa.
Si informano gli iscritti che a partire dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, valide per il terzo triennio formativo (2020-2022), NON sono retroattive e NON prevedono più il semestre di ravvedimento operoso.
Il nuovo testo rappresenta una manutenzione complessiva delle Linee Guida in vigore fino al 31 dicembre 2019 che continuano ad essere il riferimento per il primo e secondo triennio formativi (2014-2016 e 2017-2019).
Tutti gli iscritti sono invitati a controllare la propria posizione formativa per il triennio 2014-2016 e per il triennio 2017-2019 attraverso la piattaforma iM@teria.
vigenti dal 1 gennaio 2020 (valide per il terzo triennio formativo):
Si ricorda agli iscritti che spetta a loro stessi verificare la correttezza di quanto riportato nel profilo personale sulla piattaforma IM@tera, messa a disposizione dal CNAPPC e dall’Ordine territoriale. L’Ordine, nel rispetto della privacy, effettua quanto necessario ed opportuno per ricordare che l’ inadempienza agli obblighi della Formazione è regolata dall’art. 9 del “Codice deontologico CNAPPC” vigente.
” gli iscritti possono richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione, il riconoscimento dei c.f.p. relativi alle attività formative ai sensi del punto 6.7 delle Linee Guida vigenti entro il 31 luglio 2021; si invitano, quindi, gli Ordini a sollecitare gli iscritti per eventuali invii di tali richieste, in modo da poter concludere le verifiche entro il 30 settembre 2021.”
Si consideri che “la registrazione delle attività svolte dal CNAPPC fino al 30 giugno 2021 è stata completata; nel caso di mancate registrazioni è possibile inviare una comunicazione al seguente indirizzo: formazione.cnappc@archiworld.it per eventuali verifiche. “
” …. i soggetti terzi ai sensi del punto 6.3.9 delle Linee Guida vigenti hanno 60 giorni di tempo, dallo svolgimento dell’evento, per inserire le attività formative svolte sulla piattaforma iM@teria e pertanto, la registrazione dell’attività effettuata entro giugno, terminerà il 31 agosto 2021.”
Terminato l’inserimento, la registrazione ed il riconoscimento dei cfp, a partire dal 1 ottobre 2021 ogni Ordine dovrà deliberare in Consiglio i nominativi degli iscritti che non sono in regola con gli obblighi formativi, al fine di deferire tali iscritti al Consiglio di Disciplina. A fronte del deferimento, il Consiglio di Disciplina dovrà avviare l’iter disciplinare, assegnando le pratiche ai Collegi, verificando i fatti posti a base della violazione ex art. 44 comma 1 RD 2537/1925, e convocando a tal fine gli iscritti deferiti a mezzo PEC (o altro mezzo idoneo, come una raccomandata AR). In caso di mancata risposta dell’iscritto o se vi sia motivo a giudizio disciplinare, il Collegio di Disciplina proseguirà l’iter disciplinare ex art. 44 comma 2 e seguenti del RD 2537/1925 applicando le vigenti disposizioni del Codice Deontologico.
Clicca qui per scaricare la circolare.
Per agevolare gli iscritti che incontrino difficoltà nell’avvalersi della piattaforma IM@TERIA eventualmente interessati alla formulazione di richiesta di esonero previsto al punto 7 delle vigenti Linee Guida della Formazione, si mettono a disposizione i seguenti modelli da completare, sottoscrivere e corredare di: