OAPPC Udine

NORMATIVA NAZIONALE E ORDINANZE REGIONALI

Nell’ambito delle disposizioni emergenziali che si stanno susseguendo in questi giorni, hanno suscitando dubbi e interrogativi l’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 e le ordinanze regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, emanate sia prima che dopo il DPCM predetto.
Appare emblematica la situazione della Lombardia, che ha emanato una ordinanza in data 21 marzo 2020, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, che contengono alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.
Appare evidente un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, e per tali ragioni non compete al Consiglio Nazionale esprimersi in merito alla interpretazione sulla prevalenza o meno delle Ordinanze Regionali (che in alcune Regioni hanno disposto la chiusura degli studi professionali e delle sedi degli Ordini) rispetto ai contenuti meno restrittivi del DPCM del 22 marzo 2020.

La situazione di totale incertezza dettata dall’eccessivo proliferare di provvedimenti nazionali e regionali, in questo caso confliggenti, deve essere risolta dagli organi di Governo, nazionali e territoriali.

E difatti, con il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, e vigente dal 26 marzo, è lo stesso Governo dello Stato che ha fornito una soluzione al contrasto normativo venutosi a creare.
In estrema sintesi, la competenza delle misure anticontagio restrittive è dello Stato, e le Regioni, in relazione a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica nazionale. I Sindaci, a loro volta, non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.
Con il Decreto Legge, infine, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze regionali già adottate (art. 2 comma 3) che continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Si rinvia, di conseguenza, alla lettura del testo del Decreto Legge, che si allega, e ciò al fine di evitare da parte del Consiglio Nazionale interpretazioni non spettanti per legge, che andrebbero ad aggiungersi alla già complessa situazione, senza fornire alcuna certezza giuridica.

A completamento si allega anche la “Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile.

Clicca qui per scaricare la circolare del CNAPPC n. 39 del 26 marzo 2020 Clicca qui per scaricare l’allegato alla circolare relativo al D.L. del 25 marzo 2020 n. 19 Clicca qui per scaricare la “Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza”