A fronte del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, è stata determinata la proroga fino al 31 marzo 2022 dei termini per il riconoscimento dei Sussidi una tantum per gli eventi di malattia legati al Covid-19 e dei Finanziamenti a tasso zero. Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.
Con circolare n. 100 del 29 ottobre 2021, il CNAPPC comunica quanto segue:
Facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 86 del 16 settembre, a fronte dubbi interpretativi derivanti da una diversa interpretazione normativa sui termini di scadenza, difforme da quella fornita dallo scrivente CNAPPC e dal Consiglio Nazionale dei Geometri, si è ritenuto di valutare la questione in ambito di Rete delle Professioni Tecniche, che ha deciso di investire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Con comunicazione del 21 ottobre, pervenuta informalmente solo in data odierna e che si allega, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non prendendo in considerazione i contenuti dell’allegato A del DL 105/2021, ha comunque ritenuto applicabile la tesi meno restrittiva, la vigenza dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e di conseguenza la validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 dicembre 2021.
Si invitano gli Ordini a prendere atto di tale chiarimento, proveniente da ente superiore al Consiglio Nazionale e titolato in materia antincendio, che pone ad oggi fine alle diverse indicazioni ad oggi fornite e, comunque, non del tutto chiarite dai soggetti deputati per legge a fornire interpretazioni normative, ed ad oggi non investiti sulla questione.
Con circolare n. 86 del 16/09/2021 il CNAPPC comunica quanto segue:
Facendo seguito a quanto già specificato nella precedente circolare CNAPPC 57/2020, a fronte di numerose richieste di chiarimenti e di interpretazioni fornite, si chiede se, stante l’emergenza pandemica da Covid 19, l’aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio possa ritenersi ulteriormente prorogata, stante la scadenza dell’emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, in base all’art. 1 del DL 23 luglio 2021 n. 105.
Si fa presente che il predetto DL 105 prevede all’art. 6 un rinvio all’allegato A, ove viene elencata la proroga soltanto per le disposizioni legislative ivi individuate, non prevedendo in tale elencazione l’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020, inerente la questione di cui all’oggetto.
Sia l’art. 6 che l’allegato A non sono stati modificati in fase di conversione in sede parlamentare, ed è imminente la conversione in legge di tale testo; ne deriva che, allo stato, deve ritenersi che il termine ultimo per l’aggiornamento obbligatorio antincendio debba ritenersi fissato al 29 ottobre 2021.
E ciò verosimilmente anche per i quinquenni di riferimento che siano scaduti o scadranno dopo il 31 luglio (ed entro il 29 ottobre), in ragione di un’interpretazione (ed applicazione) favorevole del disposto del citato art. 103, comma 2.
Tali considerazioni, peraltro, appaiono in linea con il vigente principio che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida (art. 10 DL 18 maggio 2021 n. 65) e nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministero della Salute (cfr. circolari CNAPPC 55 e 67 del 2021), rendendo quindi possibile lo svolgimento di corsi di aggiornamento anche in presenza.
Clicca qui per scaricare la circolare n. 86 del 2021. Clicca qui per scaricare la circolare n. 57 del 2020.Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 30 luglio 2021, ha deliberato di prorogare i termini per il riconoscimento del sussidio per contagio da Covid-19 a tutti gli eventi insorti entro il 31 dicembre 2021, data in cui – ad oggi – è prevista la cessazione dello stato di emergenza. Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento definito dal Comitato Nazionale dei Delegati nel 2020.
Con circolare n. 67 del 2021 il CNAPPC comunica quanto segue:
Con l’Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministero della Salute (in GURI n. 136 del 9.6.2021), sono state adeguate dal Governo le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, connesse al contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed applicabili sull’intero territorio nazionale.
In particolare, tali Linee Guida aggiornano e sostituiscono le precedenti Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Sono pertanto innovate le regole per lo svolgimento in presenza di convegni e corsi di formazione, con nuovi elementi legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In particolare, si prevede che dovrà essere stabilito il numero massimo di presenze contemporanee il relazione ai volumi di spazio, ai ricambi d’aria ed alle aggregazioni in entrata ed in uscita, ed in base alla capienza degli spazi individuati, prevedendo nella sala convegno il distanziamento tra i posti a sedere, frontalmente e lateralmente, di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo della mascherina.
Si allegano le citate Linee Guida, per una verifica di tutti gli adempimenti necessari. Ogni ulteriore disposizione che dovesse intervenire verrà tempestivamente comunicata.
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 28 maggio 2021, ha deliberato di prorogare i termini per il riconoscimento del sussidio per contagio da Covid-19 a tutti gli eventi insorti entro il 31 luglio 2021, data in cui – ad oggi – è prevista la cessazione dello stato di emergenza. Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento per tale prestazione assistenziale, definito dal Comitato Nazionale dei Delegati nel 2020
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Con la circolare n. 55 del 19 maggio 2021 il CNAPPC comunica quanto segue:
Con il DL 18 maggio 2021 n. 65 (in GURI n. 117 del 18.5.2021), sono state nuovamente adeguate dal Governo le disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che vanno a integrare quelle precedenti.
In particolare, l’art. 16 del Decreto Legge n. 65 prevede che fino al 31 luglio 2021,
continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e relativi allegati e che resta fermo, per quanto non modificato, quanto previsto dal DL 52/2021.
Ne deriva che, in base al combinato disposto delle norme sopra individuate, per gli Ordini, analogamente a quanto già descritto nelle precedenti circolari CNAPPC in materia:
– permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all’allegato 12 al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali), attenendosi a quanto descritto nella precedente circolare n. 55 del 30 aprile 2020 (prot. n. 463);
– il lavoro agile è incentivato con “le percentuali più elevate possibili” e quindi anche superiori al 50%del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, ma compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato (art. 6, comma 2 DPCM 2 marzo 2021);
– dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida (art. 7 comma 3 DL 22 aprile 2021 n. 52);
– dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida (art. 10 DL 18 maggio 2021 n. 65);
– rimane fermo che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni” (art. 13,
comma 3 DPCM 2 marzo 2021);
– le sedute consiliari per gli Ordini possono continuare a svolgersi da remoto, in base al vigente art. 73 del D.L. 18/2020, la cui efficacia è stata prorogata dall’allegato 2 al DL 22 aprile 2021 n. 52 (cfr. sull’argomento anche circolare CNAPPC 28/2020).
Rimane infine ferma, per l’applicazione delle predette disposizioni, verificare,
Regione per Regione, l’emanazione delle Ordinanze del Ministero della Salute, che limitano circolazione e attività a seconda dello stato di gravità e del livello di rischio (cd. zona “bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”).
Ogni ulteriore disposizione che dovesse intervenire per sopraggiunti provvedimenti governativi, anche relativamente alle assemblee di bilancio, verrà tempestivamente comunicata.
Con circolare n. 41 del 2021 il CNAPPC comunica qunato segue:
Il DECRETO 5 agosto 2011 definisce le “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Tale decreto prevede che le lezioni, i test e gli esami vengano svolti “in presenza”; in occasione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la Direzione centrale VVF ha aperto la possibilità di erogare in modalità a distanza (streaming diretto) anche le lezioni dei corsi base, in analogia a quanto già autorizzato precedentemente per i corsi e seminari di aggiornamento.
Un apposito gruppo di lavoro istituito dalla Direzione centrale dei VVF, con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le professioni tecniche, ha lavorato per mettere a punto un documento contenete i criteri minimi da rispettare per l’organizzazione, la gestione e l’archiviazione documentale degli eventi formativi che gli Ordini potranno erogare a distanza, a favore dei propri iscritti.
In seguito a tale attività, con nota VVF DCPREV prot. 0015252 del 16/11/2020 che si invia in allegato, la Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha definito i criteri di erogazione in modalità a distanza degli eventi formativi e di aggiornamento per i professionisti antincendio (DM 05/08/2011 e s.m.i.).
A seguito delle esperienze maturate nella prima fase di applicazione tale documento è stato ulteriormente aggiornato e trasmesso ai Consigli Nazionali delle categorie professionali interessate con nota VVF DCPREV prot. 0004071 del 18/03/2021 che si trasmette in allegato.
Ad integrazione delle allegate direttive dei Vigili del Fuoco, in accordo con le altre categorie professionali, si indicano di seguito alcuni suggerimenti che potranno regolare la partecipazione degli iscritti a questi eventi, per evitare che la particolare forma di erogazione sia troppo svincolata dalla naturale connotazione territoriale degli eventi erogati in presenza.
In via preliminare si ricorda che la circolare D.C.PREV n.1284 del 02 febbraio 2016 stabiliva che per i corsi base, i corsi di aggiornamento ed i seminari di aggiornamento, non ci fosse un vincolo sul numero massimo di discenti, e che tale condizione viene confermata anche per gli eventi erogati in modalità a distanza sincrona.
In considerazione di quanto sopra, gli eventi a distanza dovranno essere erogati preferibilmente verso gli iscritti dell’Ordine autorizzato in modo da mantenere il carattere territoriale.
Sarà possibile per l’Ordine organizzatore accettare la partecipazione di un‘ulteriore quota di:
– 10% di partecipanti esterni al territorio di competenza del soggetto organizzatore;
– 10% di partecipanti non appartenenti alla categoria del soggetto organizzatore.
Due o più Ordini e/o Collegi professionali possono presentare domanda congiunta per l’autorizzazione di un evento alla Direzione Regionale dei VV.F.; in tal caso il territorio di riferimento risulterà dall’unione dei territori degli Ordini e/o Collegi richiedenti.
Al fine di garantire l’efficacia della didattica è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Ordine organizzatore di prevedere un numero massimo di partecipanti.
Con il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (in G.U.R.I. 22 marzo 2021 n. 70), vengono previsti contributi a fondo perduto per tutti gli operatori economici, inclusi i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
In particolare, è prevista una misura di sostegno per tutte le attività professionali con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato dell’anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 per almeno il 30 per cento. Il contributo a fondo perduto è calcolato sulla differenza tra quei due valori, applicando una percentuale differente (60, 50, 40, 30 e 20%) a seconda dei ricavi realizzati.
È possibile scegliere tra contributo diretto da parte dell’amministrazione finanziaria e credito d’imposta, da “spendere” in compensazione tramite modello F24.
A fronte del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 26 febbraio 2021, ha deliberato di prorogare i termini per il riconoscimento del sussidio per contagio da Covid-19 a tutti gli eventi insorti entro il 30 aprile 2021, data in cui – ad oggi – è prevista la cessazione dello stato di emergenza. Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento deliberato dal CND nella riunione dell’11 e 12 maggio 2020.
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