Con la circolare n. 55 del 19 maggio 2021 il CNAPPC comunica quanto segue:
Con il DL 18 maggio 2021 n. 65 (in GURI n. 117 del 18.5.2021), sono state nuovamente adeguate dal Governo le disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che vanno a integrare quelle precedenti.
In particolare, l’art. 16 del Decreto Legge n. 65 prevede che fino al 31 luglio 2021,
continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e relativi allegati e che resta fermo, per quanto non modificato, quanto previsto dal DL 52/2021.
Ne deriva che, in base al combinato disposto delle norme sopra individuate, per gli Ordini, analogamente a quanto già descritto nelle precedenti circolari CNAPPC in materia:
– permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all’allegato 12 al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali), attenendosi a quanto descritto nella precedente circolare n. 55 del 30 aprile 2020 (prot. n. 463);
– il lavoro agile è incentivato con “le percentuali più elevate possibili” e quindi anche superiori al 50%del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, ma compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato (art. 6, comma 2 DPCM 2 marzo 2021);
– dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida (art. 7 comma 3 DL 22 aprile 2021 n. 52);
– dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida (art. 10 DL 18 maggio 2021 n. 65);
– rimane fermo che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni” (art. 13,
comma 3 DPCM 2 marzo 2021);
– le sedute consiliari per gli Ordini possono continuare a svolgersi da remoto, in base al vigente art. 73 del D.L. 18/2020, la cui efficacia è stata prorogata dall’allegato 2 al DL 22 aprile 2021 n. 52 (cfr. sull’argomento anche circolare CNAPPC 28/2020).
Rimane infine ferma, per l’applicazione delle predette disposizioni, verificare,
Regione per Regione, l’emanazione delle Ordinanze del Ministero della Salute, che limitano circolazione e attività a seconda dello stato di gravità e del livello di rischio (cd. zona “bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”).
Ogni ulteriore disposizione che dovesse intervenire per sopraggiunti provvedimenti governativi, anche relativamente alle assemblee di bilancio, verrà tempestivamente comunicata.