Legge n. 49/2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”
Gentili colleghi,
ormai da tempo si assiste ad un ampio dibattito relativamente alla nuova disciplina dell’Equo Compenso introdotta dalla Legge n. 49/2023 ed in particolare sulla sua compatibilità con il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023.
Sulla questione ci sono state varie prese di posizione da parte di Amministrazioni, Enti, Associazioni di categoria, Esperti del settore, Categorie Professionali che in vario modo hanno sostenuto ovvero negato la compatibilità della norma “dell’Equo compenso” in ambito Lavori Pubblici.
In particolare si è dibattuto molto in questi mesi sulla modalità di svolgimento delle gare di affidamento degli incarichi pubblici e cioè sulla possibilità o meno di effettuare ribassi sugli onorari calcolati con i parametri dell’attuale DM 17/06/2016 (Anch’esso in corso di ridefinizione in questi mesi da parte della Rete delle Professioni Tecniche della quale fa parte anche il Gruppo Operativo Compensi del CNA nel quale l’Architetto Federico Toso rappresenta la nostra Federazione Regionale).
La disciplina dell’Equo compenso rimandando il calcolo delle prestazioni professionali all’uso dei parametri del DM 17/06/2026 di fatto non consentirebbe ribassi sugli onorari calcolati dai RUP demandando quindi gli affidamenti delle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa solamente alla parte Tecnica dell’offerta.
Le circolari emanate dal Consiglio Nazionale Architetti e dal Consiglio Nazionale Ingegneri confermano che l’applicazione dell’Equo Compenso è garanzia di una prestazione professionale di qualità che garantisca un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
L’ANAC invece con propri atti e circolari sostiene l’incompatibilità tra l’impostazione normativa emergente dal Codice dei contratti pubblici e la disciplina sull’equo compenso, il contrasto della L. n. 49/2023 con il principio di tutela della concorrenza europeo e la non applicabilità della L. n. 49/2023 al di fuori delle prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile con il rischio di maggiori oneri per la finanza pubblica.
Successive sentenze del TAR del Veneto e del TAR del Lazio invece affermano la piena compatibilità della Legge 49/2013 con il Codice del Contratti Pubblici, l’ applicabilità della L. n. 49/2023 anche alle procedure aventi ad oggetto servizi di architettura ed ingegneria, l’illegittimità di un’ offerta economica violativa del principio dell’equo compenso, la non ribassabilità dei compensi predeterminati ai sensi del D.M. del 17 giugno 2016 affermando inoltre che possono essere ribassabili solamente le ulteriori componenti di costo (spese e oneri accessori).
Alla luce di quanto sopra e visto l’importanza che la Legge 49/2023 sull’Equo Compenso riveste per la tutela della nostra categoria in relazione alla qualità delle nostre prestazioni professionali si consiglia ai colleghi di leggere attentamente la documentazione allegata e di darne anche massima diffusione presso le stazioni appaltanti.
Clicca qui per scaricare i documenti.