31
Mar

COVID 19 E PROFESSIONISTI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Con il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (in G.U.R.I. 22 marzo 2021 n. 70), vengono previsti contributi a fondo perduto per tutti gli operatori economici, inclusi i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
In particolare, è prevista una misura di sostegno per tutte le attività professionali con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato dell’anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 per almeno il 30 per cento. Il contributo a fondo perduto è calcolato sulla differenza tra quei due valori, applicando una percentuale differente (60, 50, 40, 30 e 20%) a seconda dei ricavi realizzati.
È possibile scegliere tra contributo diretto da parte dell’amministrazione finanziaria e credito d’imposta, da “spendere” in compensazione tramite modello F24.

27
Apr

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il  presenteprotocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

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14
Apr

FAQ RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI PER RECARSI IN CANTIERE

Indichiamo di seguito due domande frequenti, tratte dal sito del Governo.

È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

I cantieri rimangono aperti?
Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Ulteriori informazioni al link: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

14
Apr

DPCM DEL 10 APRILE 2020

Si informano gli iscritti che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11/04/2020 il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

  Clicca qui per scaricare il DPCM.

24
Mar

DPCM DEL 22 MARZO 2020 E NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI AGGIORNATA AL D.L. 26 MARZO 2020

In data 22 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto volto a contrastare e diffondersi del virus Covid – 19, adottando ulteriori misure valide su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Clicca qui per scaricare il DPCM del 22/03/2020 Clicca qui per scaricare il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti aggiornato al D.L. del 26 marzo 2020

11
Mar

DPCM DEL 9 MARZO 2020

Al fine di contrastare la diffusione del COVID-19, è stato emanato il DPCM del 9 marzo 2020.
Le disposizioni del suddetto decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020; lo stesso prescrive su tutto il territorio nazionale limitazioni agli spostamenti.
Il relativo modulo di autodichiarazione (che deve essere sempre accompagnato ad una copia del documento di identità personale in corso di validità) può essere scaricato cliccando qui.